L’ENEA ha recentemente fornito precisazioni sulla detrazione del 65% (ecobonus).
In particolare ha confermato che:
- un edificio, per fruire delle detrazioni:
- o deve essere esistente: è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l’IMU (ex ICI) , se dovuta.
- o e deve avere un impianto di riscaldamento funzionante. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
- le spese sostenute per la redazione dell’attestato di prestazione energetica A.P.E. (che ha sostituito l’ACE) sono anch’esse detraibili, poiché inerenti una disposizione obbligatoria.


