Al centro della controversia, oggetto di intervento dei giudici comunitari, è un’organizzazione agricola francese, produttrice di frutta e verdura, che ha ricevuto aiuti comunitari dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, per l’attuazione di un programma operativo.
Successivamente, veniva avviato un controllo da parte delle competenti autorità nazionali, le quali accertavano che talune attività dell’organizzazione non potevano essere ammesse all’aiuto comunitario, a causa del loro carattere puramente individuale, nonché per la difformità delle modalità di alimentazione dei fondi operativi, da parte dei membri di tale ente, rispetto alle previsioni dell’art. 15, Regolamento n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Pertanto, le autorità nazionali chiedevano all’ente di rimborsare le somme percepite a titolo di aiuto, emettendo, successivamente, un titolo esecutivo corrispondente alle somme da recuperare.
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Chi si avvale di sussidi comunitari UE non può sottrarsi a controllo esteso
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