Va recuperata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito della vendita di un’area edificabile, acquisita a titolo gratuito solo tre mesi prima dell’alienazione.
La disciplina antielusiva, che consente di imputare a un soggetto il reddito di cui è formalmente titolare un altro, meramente interposto, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico atto a eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta.
Il principio è stato sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21794 del 15 ottobre 2014.
Il fatto
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione della plusvalenza realizzata sulla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile, acquisito per donazione solo tre mesi prima della vendita.
A parere dell’ufficio, la donazione dell’immobile a favore del coniuge e delle figlie ravvisava un’operazione elusiva perché le donanti erano da ritenere soggetti meramente interposti.


