Per il Fisco, opera la presunzione di donazione se l’imposta dovuta per il trasferimento oneroso risulta inferiore a quella applicabile in caso di trasferimento a titolo gratuito.
In materia di trasferimenti immobiliari, la vendita di beni al coniuge o ai parenti, nell’esercizio dell’attività d’impresa, è assoggettabile a Iva solo se è dimostrato il pagamento di un corrispettivo. In caso contrario, opera la presunzione di cui all’articolo 26 del Dpr 131/1986, che legittima l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria al recupero dell’imposta suppletiva di donazione, ipotecaria e catastale.
Così si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 6674 del 6 aprile 2016.
Le vicenda ha riguardato un imprenditore che ha alienato, nell’esercizio della propria attività d’impresa, alcuni beni immobili al coniuge e alla figlia, assoggettando le operazioni a Iva.


