L’assegno divorzile non è dovuto, in via definitiva, qualora l’avente diritto abbia instaurato con un’altra persona una convivenza con i caratteri della stabilità e della continuità, i cui componenti abbiano elaborato un progetto di vita in comune analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, non rilevando la successiva cessazione di tale convivenza.
Fonte: Corte di Cassazione: sezione I civile; sentenza, 03-04-2015, n. 6855 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


