Dal 22 marzo 2016 sono entrate in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d.lgs. 151/2015 e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016.
L’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale non è più a carico del datore di lavoro ma del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato, provvede quindi all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.
Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio.
Resta invece a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico.


