Non può essere considerata accessoria perché, se così fosse, non dovrebbe realizzarsi indipendentemente, bensì integrare o completare quella principale svolta dal soggetto Iva.
La Corte di cassazione ha stabilito, con ordinanza n. 8625/2014, che una sola apparecchiatura telematica per il gioco del lotto, installata vicino al bancone del bar, non può portare all’esclusione dall’attività propria dell’impresa delle operazioni di raccolta delle giocate perché sarebbero meramente accessorie alla stessa.
Il fatto
La vicenda concerne alcuni avvisi di accertamento con i quali l’ente impositore ha ripreso a tassazione l’imposta sul valore aggiunto non versata dal contribuente, che non aveva proceduto all’applicazione della percentuale di indetraibilità – cosiddetto pro-rata – di cui all’articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972, “nel rapporto tra operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni esenti”.


