I presupposti per la declaratoria della causa di non punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649, 1º comma, n. 1, c.p., devono sussistere al momento della commissione del fatto e, pertanto, non assume rilevanza il matrimonio contratto tra l’imputato e la persona offesa dopo la consumazione del reato.
Fonte: Cass. pen., sez. II, 12-12-2014, n. 1381 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


