Inoltre, in caso di duplicità meramente economica del prelievo sullo stesso reddito non vi è doppia imposizione, in quanto cambiano i soggetti interessati e il tributo applicato.
La Cassazione ha chiarito che la Cassa nazionale del notariato, in quanto ente che si prefigge il soddisfacimento di interessi particolari, non beneficia di esenzioni o agevolazioni Irpeg.
Inoltre, l’assoggettamento a Irpeg dei redditi della Cassa anzidetta, non confligge con il prelievo tributario sul reddito pensionistico dei soggetti che ricevono il trattamento previdenziale della Cassa medesima.
Questi i principi di diritto, desumibili dalla sentenza 17961 del 24 luglio.
Si controverteva in ordine a un silenzio rifiuto su domanda di rimborso di tributi Irpeg versati, dal 1997 al 2001, dalla Cassa nazionale del notariato.
Il ricorso veniva rigettato sia dalla Ctp di Roma che dalla Ctr Lazio.
In maniera specifica, secondo il giudice di appello, la lettura coordinata dei primi due commi dell’articolo 88 del Tuir, nella formulazione applicabile ratione temporis, escludeva dall’elencazione dei soggetti esenti Irpeg quegli enti che, pur svolgendo attività di natura pubblicistica, quali quelle previdenziali, operano con regole gestionali privatistiche, escludendo ingerenze dello Stato, come le Casse di previdenza professionale.


