La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevede la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia.
Secondo le nuove norme dal 1° gennaio 2013 Equitalia dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:
- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al
- quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta, accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta e da un documento di riconoscimento valido. La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia,via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello oppure tramite raccomandata a/r.
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