Legittima la procedura adottata dall’ufficio che, in mancanza di indicazioni diverse da parte dei parenti, considera buono, per la notifica, il recapito della persona deceduta.
L’onere gravante sugli eredi del contribuente di far conoscere le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, al fine della notificazione degli atti tributari riguardanti il de cuius, va assolto mediante comunicazione presentata direttamente all’ufficio o trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Questa, in breve, la regola ribadita dalla Cassazione con la sentenza n. 17430/2013 che, nel rigettare la tesi contraria sostenuta da un contribuente, ha escluso che la comunicazione in questione possa essere sostituita da altre fonti di conoscenza indirette.
La vicenda
Un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento con la quale, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, era stata riliquidata la dichiarazione dei redditi “Unico 2000”, relativa all’anno 1999, presentata dal coniuge deceduto nell’agosto 2001.
Tra le eccezioni del ricorso, l’interessato, per quanto d’interesse in questa sede, lamentava la nullità della notificazione dell’atto della riscossione in quanto avvenuta a nome del defunto malgrado l’ufficio fosse a conoscenza sia del decesso che delle generalità degli eredi.


