Rischia una condanna per evasione fiscale il contribuente che percepisce compensi tramite una società esterovestita lussemburghese, di cui possiede il 95 per cento.
La terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza 9635/2014, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dalla procura della Repubblica contro la decisione di non luogo a procedere emessa dal Gip nei confronti di un professionista accusato di aver sottratto materia imponibile al fisco italiano, utilizzando come intermediaria, nella riscossione dei compensi, una società estera.
Per l’accusa, la società è stata utilizzata come schermo interposto, con l’obiettivo di rivestire “una funzione strettamente passiva, di mera intestataria di negozi giuridici produttivi di reddito, assolvendo la prevalente finalità di occultarne l’effettivo titolare”.
Difatti, lo schema negoziale adottato dall’imputato (acquisizione di pacchetto azionario) e le modalità di attribuzione dei compensi costituivano, a parere della Corte, “un tipico caso di interposizione reale, contrastato dall’articolo 37, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, idonea a configurare, in capo all’imputato, un’evasione fiscale perpetrata mediante il trasferimento della materia imponibile su un soggetto non residente in Italia”.
Il fatto
La condotta illecita ha origine da un’operazione di acquisizione, da parte di un fondo di rilevanza internazionale, di alcune società, inclusa quella lussemburghese partecipata dall’imputato con il 95% del capitale sociale. In particolare, a quest’ultima, avendo avuto un ruolo decisivo nella conduzione delle trattative di vendita, è stato riconosciuto – da parte degli altri soci cedenti – un corrispettivo definito “carried interest”.


