Il vizio, se non è accertato dal giudice che ordina di ripetere la procedura e non è sanato dalla costituzione della parte, invalida l’intero processo e la relativa sentenza.
È nulla, e non inesistente, la notifica dell’appello non andata a buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario quando sia mancata un’idonea e inequivoca comunicazione dell’avvenuto trasferimento.
Così ha concluso la Cassazione con l’ordinanza n. 22747 del 6 novembre 2015, ove viene altresì chiarito che, se il vizio in parola non è rilevato dal giudice chiamato a ordinare la rinnovazione della notifica, e neppure sanato dalla costituzione dell’appellato, si verifica la nullità della relativa sentenza.
La vicenda
La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello proposto dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, rilevando che l’atto d’impugnazione era stato restituito con la dicitura “trasferito” dal domicilio eletto dal contribuente nel ricorso introduttivo.
Secondo il Collegio regionale, a fronte della mancata costituzione in giudizio di controparte, vertendosi in ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione non era neppure possibile concedere alla parte un termine per la rinnovazione, ai sensi dell’articolo 291 del codice di procedura civile.


