Legittimo l’induttivo fondato su notizie e informazioni che non assumono il valore di presunzioni gravi, qualora la società non consenta di controllare i dati contestati.
L’ufficio, dopo aver chiesto al legale rappresentante di una società di esibire la documentazione contabile e non aver ottenuto risposta, non ha l’onere né di effettuare ricerche in un luogo diverso dal domicilio fiscale, né di contattare eventuali sostituti o incaricati dello stesso rappresentante, presso i quali risulta depositata la documentazione contabile.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, con la sentenza 26715 del 29 novembre.
I fatti
Con avvisi di accertamento emessi per Iva e Irap in riferimento agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, l’ufficio ha determinato, in via induttiva, le maggiori imposte e ha irrogato le conseguenti sanzioni nei confronti di una società a responsabilità limitata.


