Il regime fiscale dei buoni pasto, dal punto di vista dell’Iva, è controverso anche negli altri Stati europei.
Il “buono” può essere considerato un mero strumento finanziario, come le carte di credito prepagate, data la possibilità di spenderlo secondo varie modalità e in diversi luoghi di utilizzo oppure un titolo di legittimazione a una prestazione di servizio, sia pure articolata, ma indirizzata a determinate persone con un contenuto definito.
Le incertezze “logiche” riguardano anche le aliquote Iva — dato che i servizi di mensa sono al 4%, mentre le somministrazioni nei pubblici esercizi sono al 10% — e il diritto di detrazione, ora nelle lettere e) ed f) dell’articolo 19 bis 1 (Dpr 633/72).


