Soprattutto se quanto estrapolato è supportato da operazioni bancarie sospette eseguite dai conti intestati all’impresa, all’amministratore, al procuratore generale e ai soci.
Contrariamente al parere della Procura generale, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza del 9 marzo 2016, n. 4600, la Corte di cassazione ha affermato che è legittimo l’accertamento basato sui dati rinvenuti nel floppy disk, anche se l’imprenditore li giustifica come preventivi di esito incerto, dal momento che il supporto informatico esaminato lascia trasparire una contabilità parallela.


