I commi da 591 a 597 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 (“Stabilità 2014”) prevedono un’imposta forfettaria di 16 euro sulle istanze telematiche. Si tratta di un “bollo” dovuto sulle domande trasmesse telematicamente agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Lo stesso importo di 16 euro è dovuto per ciascun documento rilasciato, indipendentemente dalle sue dimensioni.
Per il perfezionamento di tale disposizione è necessario un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che individuerà la procedura per il versamento, anche mediante l’uso di carte di credito, debito o prepagate.


