Inutile dichiarare di aver illegittimamente fruito dell’agevolazione per l’immobile comprato quindici anni prima: la dichiarazione resa ha carattere negoziale e non è revocabile.
La Corte di cassazione, con la sentenza 17294 del 30 luglio, ha definitivamente chiarito che non è possibile rinunciare all’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa per poi fruire del medesimo beneficio su un acquisto successivo, considerato il divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e il carattere negoziale, non revocabile, della dichiarazione di voler godere dell’agevolazione.
Il fatto
La vicenda ha avuto inizio nel 1989, anno in cui due coniugi hanno acquistato un immobile con la fruizione dei benefici per la prima casa.
Dopo quindici anni, precisamente nel 2004, i soggetti dichiarano spontaneamente al Fisco di aver usufruito dell’agevolazione senza averne titolo e chiedono di sanare l’irregolarità.
In risposta alla denuncia dei contribuenti, il competente ufficio emetteva in autotutela un avviso di liquidazione con l’imposta dovuta, sanzioni e interessi.


