Confermata la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che in varie occasioni aveva chiarito quali fossero i presupposti soggettivi e oggettivi per poter fruire del "perdono”.
Ai fini della decisione di una controversia, che attenga all’ammissibilità e validità della domanda di definizione agevolata prevista dall’articolo 15 della legge 289/2002, assume preliminare ed essenziale rilievo appurare quale sia stato esattamente l’atto oggetto dell’istanza di condono e il relativo provvedimento di diniego impugnato dinanzi al giudice tributario.
Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20308/2013.
La pronuncia in esame è scaturita da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia aveva chiesto il pagamento dell’imposta proporzionale di registro, delle imposte di trascrizione catastali e dell’Invim, con riferimento a un verbale di assemblea straordinaria di una società a responsabilità limitata.


