Simulare la vendita dei propri beni o comunque “nasconderli” al Fisco per non pagare le tasse, è un crimine anche se non è ancora in corso una procedimento d’incasso.
Risponde del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il commercialista che realizzi comportamenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte del Fisco, specie se in presenza di operazioni finanziare complesse poste in essere al solo fine di eludere il pagamento delle imposte.
Queste le conclusioni dei giudici di piazza Cavour (sentenza n. 39079 del 23 settembre 2013) che, in riferimento al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (previsto dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000, con pene che vanno dai sei mesi ai quattro anni di reclusione), hanno chiarito che il fatto tipico “è rappresentato dall’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri beni e sottrarsi in tal modo al pagamento del debito tributario [……] senza che sia necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto”.
Il contenzioso origina da un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip di Udine nei confronti di un commercialista – rappresentante legale di una Srl – accusato del reato di sottrazione fraudolenta ex articolo 11 del Dlgs 74/2000.


