Risponde penalmente non soltanto per la condotta dolosa, come l’occultamento dei libri e delle scritture contabili, ma pure se contravviene agli obblighi di vigilanza.
Per il reato di bancarotta sussiste la responsabilità penale anche del liquidatore, se non adempie agli obblighi di vigilanza: in base all’articolo 40 del codice penale, “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
È quanto stabilito dalla Cassazione penale, con la sentenza 29921 dell’8 luglio.
La vicenda processuale
La Corte di appello, confermando parzialmente la sentenza del tribunale, condannava penalmente l’imputato, in veste di liquidatore di una società dichiarata successivamente fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da reato societario. Detta responsabilità discendeva dal fatto che il liquidatore non soltanto non si era attivato per impedire un atto pregiudizievole di cui aveva avuto conoscenza, ma altresì non si era dato un’organizzazione idonea a garantire gli interessi che aveva l’obbligo, per legge, di tutelare.


