Alle aziende di trasporto pubblico, se pure il loro statuto preveda la possibilita’ di assumere personale con una modulazione del rapporto di lavoro di natura privatistica, si attaglia la disciplina speciale espressamente per esse dettata, dalla quale derivano, da un lato, l’esclusione della conversione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato e, dall’altro, l’applicazione dei principi di diritto comune in tema di responsabilita’ da inadempimento, col conseguente diritto al risarcimento del danno, che non potra’ essere commisurato all’indennita’ onnicomprensiva prevista dall’art. 32 l. 4 novembre 2010 n. 183, per la diversa ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato.
Fonte: Corte di cassazione; sezione lavoro; sentenza, 10-09-2014, n. 19112 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


