L’eccezione di nullità dell’accertamento deve essere proposta con il ricorso introduttivo e le risultanze dell’avviso di ricevimento vanno contestate con querela di falso.
A fronte dell’incertezza del giorno di consegna dell’atto risultante dall’avviso di ricevimento, costituisce valida prova dell’avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale la data risultante dal registro dei recapiti dell’agente notificatore.
Questa la conclusione della sentenza n. 52/1/13 del 13 maggio, della Commissione tributaria di secondo grado di Trento che, accogliendo sul punto l’appello dell’ufficio, ha ricordato altresì che l’eccezione di nullità dell’accertamento deve essere proposta con il ricorso introduttivo e che le risultanze dell’avviso di ricevimento vanno contestate a mezzo querela di falso.
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