Contro il diniego dell’ufficio si può proporre impugnazione solo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rigetto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
Il contribuente che richiede all’amministrazione di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. È pertanto legittimo il rifiuto di annullare in autotutela la cartella divenuta definitiva.
Ad affermarlo la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 25524 del 2 dicembre 2014, ha ribadito l’orientamento espresso in materia di impugnazione di diniego del provvedimento di autotutela.
La vicenda processuale
La controversia è stata instaurata avverso il diniego del provvedimento di sgravio, relativo a una cartella di pagamento preceduta da avvisi bonari di irregolarità, afferente a sanzioni per il ritardato versamento di Iva e carbon tax, per l’anno d’imposta 2003.


