Se il giudice tributario intervenisse anche sulla validità della pretesa, si verificherebbe un’indebita sostituzione nell’attività amministrativa discrezionale del Fisco.
Per consolidato orientamento della Cassazione, l’istanza di autotutela del contribuente non determina per l’Amministrazione alcun obbligo giuridico di provvedere e, tanto meno, di agire nel senso prospettato dal contribuente stesso.
In caso di diniego di autotutela, del resto, la questione relativa all’individuazione del giudice competente è stata definitivamente risolta dalle sezioni unite della suprema Corte di cassazione, la quale, già con la sentenza n. 7388/2007, ha affermato che la giurisdizione tributaria, dopo le modifiche legislative (articolo 12, legge 448/2001), ha assunto la caratteristica della giurisdizione a carattere generale, idonea quindi a dirimere tutti i tipi di controversie insorte in relazione a uno specifico rapporto tributario, compreso dunque il diniego di autotutela.
La Ctr della Toscana, con la sentenza 343/24/14 del 21 febbraio 2014, ha confermato tale indirizzo.
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