La ripartizione dell’azione di controllo concerne problematiche organizzative e amministrative rimesse alla potestà regolamentare e statutaria dell’Agenzia delle Entrate.
Legittimo l’avviso di accertamento conseguente a un’attività di verifica espletata dalla direzione regionale, posto che l’intervento normativo del 2008 (decreto legge n. 185) non ha inteso attribuire alla stesse una competenza prima inesistente; piuttosto, in tema di accertamento, ha voluto fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze, tra le strutture di vertice e quelle periferiche. A stabilirlo, la Corte di cassazione, con sentenza 3 ottobre 2014, n. 20915.
Fatto
Il dato processuale riguarda un avviso di accertamento emesso a seguito di attività di verifica condotta dall’ufficio Controlli della direzione regionale del Lazio; in particolare, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’indebita deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti.
Adita la competente autorità giudiziaria, la ricorrente eccepiva, preliminarmente, l’illegittimità dell’atto per incompetenza della direzione regionale, poiché all’epoca dei fatti non esisteva alcuna norma che la legittimasse, al pari degli uffici periferici, all’espletamento delle attività di verifica.
La Ctp di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, annullava l’atto impugnato.


