L’obbligo del confronto preventivo, in materia tributaria, riguarda un numero limitato di ipotesi, legate a particolari fattispecie di accertamento basate su dati presuntivi.
L’attività di verifica, prodromica all’emissione dell’avviso di accertamento o di rettifica, avendo carattere amministrativo, non è retta dal principio del contraddittorio; gli uffici, in sede di verifica, non sono tenuti a interpellare preventivamente il contribuente, potendo sempre emettere l’avviso di accertamento laddove emergano elementi utili a supporto della pretesa impositiva.
Queste le conclusioni espresse dalla Corte suprema nell’ordinanza 24 giugno 2014, n. 14290.
La partecipazione del privato al procedimento amministrativo-tributario, diretto all’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi necessari all’espletamento dell’attività autoritativa, costituisce una mera eventualità, essendo rimessa all’Amministrazione la scelta d’interpellare preventivamente, ai soli fini istruttori, il contribuente. (cfr Cassazione, sentenza 14027/2012).
Difatti, il procedimento impositivo, in riferimento alla partecipazione dell’interessato, rimane sottratto alla disciplina generale del procedimento amministrativo, vista l’espressa deroga disposta dall’articolo 13, comma 2, della legge 241/1990, per i procedimenti tributari.
Fatto
Il contenzioso in esame origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l’annualità 2003 ai fini Irpeg, Irap e Iva nei confronti una Srl, accusata di aver sostenuto costi per operazioni oggettivamente inesistenti.


