Sentenza del 22/09/2015 n. 8370/33 – Comm. Trib. Reg. per la Campania.
Il contribuente esercente attività di compro-oro, per poter beneficiare delle agevolazioni IVA e del meccanismo del reverse charge, di cui all’art. 74 commi 7 e 8 D.P.R.633/72, e’ tenuto a provare che gli oggetti in oro, acquistati usati, siano stati successivamente destinati alla rottamazione attraverso processi di fusione.
Nel caso di specie, il primo giudice aveva accolto il ricorso del contribuente. L’Ufficio, infatti, con l’ avviso di accertamento impugnato, aveva contestato l’applicazione del regime del reverse charge poiché aveva ritenuto che gli oggetti in oro venissero rivenduti a terzi e quindi andava applicata l’aliquota ordinaria sull’imponibile IVA.
I giudici della CTR hanno accolto invece l’appello, condividendo la tesi dell’ufficio d’inapplicabilità del regime del reverse charge, dal momento che il contribuente non ha fornito alcuna prova che gli oggetti acquistati usati da privati siano stati successivamente destinati alla rottamazione, fusi e trasformati in oro da investire e dunque non destinati al consumatore finale.
Questo quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania con la Sentenza n. 8370/33 del 22 settembre 2015.


