La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza 20 gennaio – 1 aprile 2015, n. 6631 ha stabilito che, in caso di riscaldamento non funzionante sul luogo di lavoro, i dipendenti possono astenersi dall’attivita’ lavorativa e l’azienda non puo’ effettuare trattenute sullo stipendio.
L’astensione dei dipendenti e’, infatti, piu’ che legittima in quanto, si legge nella sentenza, "il datore di lavoro e’ obbligato ex art. 2087 cod. civ. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro".
Inoltre, i lavoratori "mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore".
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 gennaio – 1 aprile 2015, n. 6631)


