Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che, nel periodo di astensione anticipata e obbligatoria per maternità, il contratto di apprendistato si “congela”, in quanto la durata prevista dal piano formativo deve essere di effettivo lavoro.
Quindi i mesi che restano per il raggiungimento della completa formazione e qualificazione dovranno essere lavorati dalla lavoratrice al rientro in servizio.
La fonte normativa è contenuta nella tipologia stessa del contratto che prevede per il datore di lavoro di impartire all’apprendista adeguata formazione finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale, tanto che per ciascun profilo formativo è prevista durata e modalità di erogazione della formazione stessa.