Assonime, nella circolare n. 7 del 7/02/06 commentando le novità introdotte in materia dalla Finanziaria 2006, ha sottolineato che le nuove disposizioni in materia di determinazione della base imponibile catastale nei trasferimenti immobiliari, introdotte dal comma 497 della legge n. 266/2005, non sembrano applicabili agli atti giudiziari e alle vendite forzate.
La Finanziaria 2006 ha infatti stabilito che per le compravendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze fra persone fisiche non agenti nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, su richiesta resa dalla parte acquirente al notaio all’atto della cessione, la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in deroga a quanto previsto dall’art. 43 del dpr 131/86, è costituita dal cosiddetto valore catastale dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, di detto dpr, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto.


