L’attribuzione di denaro, conferito in trust e destinato ad essere investito a beneficio di terzi, è assoggettata all’imposta gravante sui vincoli di destinazione a norma del comma 47 dell’art. 2 d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, dal momento che per espressa previsione normativa la costituzione di un vincolo di destinazione è assunta come autonomo presupposto impositivo
Fonte: Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza, 24-02-2015, n. 3737 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


