La Corte di Cassazione (sez. V Penale, sentenza n. 13916/15) ha sentenziato che si configura il vincolo associativo in materia di traffico di stupefacenti, anche in ipotesi di diversita’ di scopo personale, e a prescindere dalla diversita’ dell’utile ottenuto dai vari componenti o il contrasto tra i loro interessi economici.
La dimostrazione della stabilita’ nel tempo del rapporto non e’ pero’ sufficiente per provare il vincolo associativo; si deve dimostrare che il soggetto e’ veicolo essenziale, ancorche’ non esclusivo, per il perseguimento della condotta criminosa.


