La Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 2, con l’Ordinanza 17 luglio-24 ottobre 2014, n. 22685, si e’ espressa in merito alla legittimita’ delle delibere condominiali nel caso in cui manchi la prova che tutti i condomini siano stati invitati a partecipare all’assemblea.
Nella sentenza si legge “la Corte di Appello ha ritenuto che l’omessa preliminare verifica della convocazione di tutti i condomini non sia di per se’ ragione di invalidita’ della deliberazione (affermazione in astratto corretta), ma non ha considerato che il sesto comma dell’art. 1136 c.c. stabilisce che “l’assemblea non puo’ deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”.
Orbene, seppure e’ corretto affermare che il condomino, il quale chieda l’accertamento della invalidita’ della deliberazione, deve fornire la prova che le regole di formazione della volonta’ assembleare non siano state rispettate (Cass. 8/11/1989 n. 4691; Cass. 14/3/1987 n. 2658; Cass. 27/6/1978 n. 3169), l’onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione incombe, viceversa, sul condominio e non gia’ sul condomino il quale eccepisca l’invalidita’ della deliberazione assembleare, perche’ non puo’ porsi a suo carico l’onere di una dimostrazione negativa quale quella della mancata osservanza dell’obbligo di tempestivo avviso all’universalita’ dei condomini (cfr. Cass. 4/3/2011 n. 5254, Cass. 8/12/1987 n. 9109), avviso che si pone elemento costitutivo della validita’ della delibera”.


