L’INPS, a seguito di quesiti inerenti il termine di presentazione della domanda di assegno integrativo di cui all’art. 9, comma 5 della legge n. 223 del 1991, con il messaggio n. 1841 del 27 aprile scorso, fornisce chiarimenti sul tema precisando che, il citato assegno, e’ dovuto al lavoratore in mobilità che accetti un’offerta di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, con un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, e conclusosi con il collocamento in mobilità.
L’assegno è pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e può essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi.
L’Istituto chiarisce inoltre che la presentazione della domanda di assegno integrativo deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


