L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 87/E del 15 ottobre 2015 ha chiarito che, anche le fondazioni bancarie, il cui statuto prevede espressamente l’intervento nel territorio di riferimento attraverso l’erogazione di contributi e la promozione di iniziative, e che hanno prescelto il settore d’intervento dell’arte, attività e beni culturali, possono accedere al regime fiscale dell’Art bonus pur non trasferendo direttamente somme di denaro, ma a condizione che si facciano comunque carico esclusivo dell’esecuzione di progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali, inclusi i relativi oneri finanziari e organizzativi, sulla base di protocolli d’intesa ad hoc stipulati con gli enti pubblici territoriali.
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