L’incasso, conseguito dopo la cessazione della professione, è assoggettabile, in quanto riferito a una prestazione eseguita nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa.
I compensi per prestazioni professionali sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, anche se percepiti successivamente alla cessazione dell’attività e alla chiusura della partita Iva.
È questo, in sintesi, il principio chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza del 21 aprile 2016, la n. 8059, pronunciata dopo la rimessione della questione controversa al Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 24432/2014 della VI sezione civile.


