È configurabile l’appropriazione indebita di dati informatici, che in quanto immateriali non rientrano nella nozione penalistica di «cosa», laddove siano riportati su supporto cartaceo, costituendo quest’ultimo l’oggetto dell’appropriazione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza, 30-09-2014, n. 47105 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


