Appartiene al tribunale, e non al giudice di pace, la competenza a giudicare sul reato di diffamazione, qualora la condotta contestata all’imputato sia consistita nella pubblicazione di un commento ingiurioso sulla bacheca Facebook della persona offesa, in quanto il mezzo utilizzato è idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo di persone apprezzabile per composizione numerica, rendendo così configurabile l’aggravante dell’aver recato offesa col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I penale; sentenza, 28-04-2015, n. 24431 (data deposito 08-06-2015) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


