I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi potranno essere sottoscritti in modo equivalente per atto pubblico o per scrittura privata.
Non vi è più, dunque, un obbligo normativo di stipulare per atto pubblico i contratti scaturenti da procedure aperte o ristrette, cioè aste pubbliche o licitazioni private.
È la conseguenza dell’articolo 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di recente sottoscritto dal presidente della repubblica che ha modificato in modo parziale, ma rilevante, il regime di stipulazione dei contratti pubblici.


