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Apertura del procedimento disciplinare anche in mancanza di un esposto o segnalazione di terzi

Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense; l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

Questo il contenuto della sentenza n. 98 del 17 luglio 2014, del Consiglio Nazionale Forense.

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