La terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 15099/2016 ha affermato che la pensione non può mai essere pignorata o sequestrata per importi superiori al 20% (un quinto) del suo ammontare, neppure nel caso in cui il beneficiario sia imputato di omesso versamento IVA per oltre due milioni di euro.
Si tratta infatti di una “regola generale dell’ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura dei 4/5 del loro importo netto) all’area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall’art. 2 della Costituzione”.


