Ben può il giudice delle indagini preliminari confiscare preventivamente gli importi appena rimpatriati e depositati su conti correnti intestati a società fiduciarie.
Il beneficio dell’immunità penale è concesso, dall’ordinamento italiano, soltanto per i reati ascritti agli articoli da 2 a 5 del Dlgs 74/2000 e non anche per tutta la gamma di reati, per i quali, anche se compiuti con capitali rientrati dall’estero per mezzo dello “scudo fiscale”, è prevista la dovuta pena.
Ciò è quanto ha deciso, con la sentenza n. 49191 del 14 dicembre 2015, la sezione penale della Corte di cassazione, chiamata a giudicare in merito al mancato accoglimento, da parte di un tribunale, della richiesta di riesame presentata da una persona colpevole del reato di frode fiscale, a cui erano state sequestrate, preventivamente dal giudice delle indagini preliminari, ingenti somme di denaro depositate su conti correnti intestati a società fiduciarie.


