Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n.40/3763 del 18 febbraio 2016, di raccordo tra la disciplina dei Contratti di solidarietà non industriali, il Fondo di integrazione salariale e i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Con tale nota il Ministero precisa che aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dai Fondi sopra citati, o al contributo di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra richiamata per i contratti di solidarietà.
Sarà cura dell’Inps verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
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