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AMMORTAMENTO “QUOTA TERRENO”: CHIARIMENTI TARDIVI SUGLI ACCONTI 2007

L’articolo 36, comma 7, del decreto legge 223/2006 ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei fabbricati strumentali debba essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
La norma era stata presentata come un “adeguamento” ai principi contabili internazionali che prevedono per gli immobili definiti “cielo – terra” il valore del terreno sia indicato in bilancio separatamente dal fabbricato che lo incorpora.
Il decreto legge n. 262/2006 aveva esteso il principio anche ai beni in leasing.
La legge n. 286/2006, convertendo con modifiche il suddetto D.L. 262/2006 aveva risolto alcuni aspetti critici (ma non tutti).

Lo scorso 19 gennaio 2007, la Circolare n. 1 dell’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema con alcune precisazioni. Ne citiamo un paio che contrastano con le indicazioni fornite a suo tempo, in assenza di chiarimenti ufficiali, da buona parte della Dottrina.

Immobili “cielo-terra”.
La Circolare n.1/2007 ha precisato che “le disposizioni si applicano anche alle singole unita’ immobiliari presenti all’interno di un fabbricato ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti “cielo – terra”, per i quali i principi contabili internazionali non richiedono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno”.
Quindi l’indeducibilità 20% si applica anche a tutti gli uffici, i negozi, i garage, anche se facenti parte di complessi immobiliari.

Impianti e macchinari infissi al suolo.
La Circolare n.1/2007 ha precisato che le disposizioni “si applicano agli immobili strumentali che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, ossia agli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché a quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare. A tal fine dovrà farsi riferimento agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l’attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati”.
Pertanto, in caso di impianti e macchinari infissi al suolo che realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano, sarà indeducibile il 30% degli ammortamenti o della quota leasing di competenza.
Per gli impianti e i macchinari che ancorché infissi al suolo, non costituissero fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, resta ferma comunque l’indeducibilita’ delle quote di ammortamento riferibili al valore del terreno, che dovrà essere determinato secondo i criteri ordinari (diversi da quelli forfetari stabiliti dalle norme in esame).

Queste precisazioni influenzano la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 4 luglio 2006: acconti che, per la maggior parte dei contribuenti, sono stati già ricalcolati e versati entro lo scorso novembre 2006. (sic!)

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