Nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge in stato di separazione di fatto, giacché quest’ultimo, pur coabitando, non compie alcuna attività concreta di contribuzione alla vita familiare.
Fonte: Cass. pen., sez. IV, 24-04-2014, n. 29302 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


