La Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza n. 18565 dell’08-01-2016 depositata il 4-05-2016, ha affermato che, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, è inammissibile l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio degli arresti domiciliari se non notificata al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla stessa persona offesa, ai sensi dell’art. 299 commi 3 e 4 bis, del Codice di Procedura Penale.
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