La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 2303 del 5 febbraio 2016 si e’ espressa in tema di fallimento – per la prima volta in relazione a fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169 del 2007 – sancendo che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che ne denunci esclusivamente vizi di rito, è ammissibile solo se l’eventuale fondatezza delle doglianze imporrebbe una rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., altrimenti dovendosi dichiarare, di ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione.
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