Evidente la natura commerciale dell’ente, se non è riscontrabile in nessun modo l’obiettivo di promozione sportiva, indispensabile per fruire dei benefici fiscali.
Se l’attività esercitata non si differenzia sotto alcun aspetto dall’attività svolta da qualsiasi palestra gestita in forma individuale o societaria sia per le modalità di erogazione dei servizi sia per l’ammontare delle tariffe applicate, il circolo sportivo deve essere inquadrato tra gli enti soggetti all’Ires e le prestazioni rese da tale ente sono da considerarsi assoggettate alla disciplina dell’Iva.
Questo, in sintesi, il principio di diritto stabilito dalla sentenza n. 579 della quinta sezione della Commissione tributaria provinciale di Firenze, depositata il 5 maggio 2014.
I fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate emanava avvisi di accertamento, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, per un biennio di imposta, a carico di un circolo sportivo, del quale disconosceva la natura di associazione sportiva dilettantistica, concludendo per la sua natura di ente commerciale ex articoli 73 e 149 Tuir.
In particolare, l’ufficio riteneva non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa agevolativa di settore, costituita essenzialmente dalla legge 289/2002 (articolo 90), dal Dl 72/2004 (articolo 4) e dal Dl 136/2004 (articolo 7).


