L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni di un condominio nel quale sono presenti anche unità a destinazione diversa dall’abitativo, si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Non risulterebbe infatti applicabile l’aliquota agevolata del 10% poiché nel caso di specie “non è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati”.


